DECRETO LEGGE "BERSANI" SULLA LIBERALIZZAZIONE DELLE LICENZE TAXI LEGGE N. 248/06 |
Articolo 6
(Interventi
per il potenziamento del servizio taxi) 1.
Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento
dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari
all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e
l’efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità
urbana, ai sensi degli articoli 43, 49,81, 82 ed 86 del Trattato
istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3,11,16,32,41 e 117,
comma secondo, lettera a) ed m)della Costituzione, i comuni, sentite le
commissioni consultive di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 15
gennaio 1992 n.21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo,
possono: a) disporre turnazioni integrative
in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo
sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni
dichiarati. Per l’espletamento del servizio integrativo di cui alla
presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla
disciplina di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n.21, di
sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6
della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l’attività
in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere
trasmesso al comune almeno il giorno precedente all’avvio del servizio; b) bandire concorsi straordinari in
conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la
programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad
assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo
gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in
possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della medesima legge,
fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando,
in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della
procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura
non inferiore all’80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del
medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata
dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al
miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e
alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l’impiego
di tecnologie satellitari; c) prevedere il rilascio ai
soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 ed in
prevalenza ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non
cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di
prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle
esigenze dell’utenza; d) prevedere in via sperimentale
l’attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della medesima legge, della
possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi, per
l’espletamento di servizi diretti a specificare categorie di utenti. In
tal caso, l’attività dei
sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera
a); e) prevedere in via sperimentale
forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio a
tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai
titolari di licenza del servizio taxi o ai soggetti di cui all’articolo
7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge; f) prevedere la possibilità degli
utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti; g) istituire un comitato permanente
di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e
l’efficienza dell’espletamento del servizio e di orientare
costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda
effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di
mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,
dagli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti. 2) Sono fatti salvi il conferimento
di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica ed il divieto
di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge
15 gennaio 1992, n.21 e della disciplina adottata dalle regioni. |