DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422.
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Trasporti pubblici di interesse nazionale
Art. 4. Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale locale
Art. 5. Conferimento a regioni ed enti locali
Art. 6. Delega alle regioni
Art. 7. Trasferimento agli enti locali
Art. 8. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.
Art. 9. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.
Art. 10. Servizi marittimi e aerei
Art. 11. Servizi lacuali e lagunari
Art. 12. Attuazione dei conferimenti
Art. 13. Poteri sostitutivi
Art. 14. Programmazione dei trasporti locali
Art. 15. Programmazione degli investimenti
Art. 16. Servizi minimi
Art. 17. Obblighi di servizio pubblico
Art. 18. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
Art. 19. Contratti di servizio
Art. 20. Norme finanziarie
Art. 21. Disposizioni finali e transitorie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
modificati dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 1997;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri della commissione parlamentare per le questioni regionali e
della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma
amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
Capo I CONFERIMENTO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI
1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli l e 3 e dei commi 3 e 4,
lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le
funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in
materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con
qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì,
i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto
di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale
tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei
sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei
che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e
tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di
dimensione normalmente regionale o infraregionale.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi
beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite
norme di attuazione.
Art. 2. Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la legge 15
marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento,
la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali si intendono
le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
Art. 3. Trasporti pubblici di interesse nazionale
1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:
a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono
esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;
b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che
si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;
c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con
esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano
più di due regioni;
d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di
percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati "standards"
qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro
quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine
del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.
Art. 4. Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale locale
1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono
di competenza dello Stato esclusivamente:
a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi
transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla
osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative
all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n.
753;
c) l'adozione delle linee guida e dei Principi quadro per la riduzione
dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.
Art. 5. Conferimento a regioni ed enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 4 del presente decreto.
Art. 6. Delega alle regioni
1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 14, non già compresi
nelle materie di cui.all'articolo 117 della Costituzione.
2. Sono, altresì, delegati alle regioni i compiti programmatori e
amministrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e
dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i
compiti e le funzioni di cui all'articolo 10.
Art. 7. Trasferimento agli enti locali
1. Le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le
rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle province,
ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in
materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. I conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 sono attuati
tenendo conto delle dimensioni territoriali, associative e organizzative degli
enti, nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge n. 59, e particolarmente di quelli di sussidiarietà, economicità,
efficienza, responsabilità, unicità e omogeneità dell'amministrazione,
nonché di copertura finanziaria, con esclusione delle sole funzioni
incompatibili con le dimensioni medesime.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
regioni adottano la legge di puntuale individuazione delle funzioni, trasferite
o delegate agli enti locali in conformità ai principi stabiliti dall'articolo
4, comma 3, della legge n. 59. Se la regione non provvede entro il termine
indicato, il governo adotta le misure di cui all'articolo 4, comma 5, ultimo
periodo, della legge n. 59.
4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro conferite a norma del
comma 1, svolgono nei servizi pubblici di trasporto locale le funzioni e i
compiti non mantenuti allo Stato, a norma degli articoli 3 e 4, o alle regioni,
a norma degli articoli 8, 9, 10 e 11, secondo i principi e le competenze
rispettivamente previsti dagli articoli 3, 9, 14 e 29 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché in conformità ai
principi della legge n. 59 e alle disposizioni del presente decreto. Sono, in
particolare, conferiti agli enti locali i compiti amministrativi e le funzioni
nei settori del trasporto lagunare e lacuale.
Art. 8. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione
a F.S. S.p.a.
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di
amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la
ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23
dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato
S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo
2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1_ gennaio 2000,
per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le
ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al
comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma
delI'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro,
per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti
diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente,
perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla
emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
4, le regioni affidano la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1,
lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, ad imprese
già esistenti o che saranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari
di interesse regionale o locale. Dette imprese hanno accesso per lo svolgimento
dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con le modalità previste
dal regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1°
gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi
operativi, al netto dei costi di infrastruttura.
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei
disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi
compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli
interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle
successive analoghe disposizioni.
Art. 9. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a
F.S. S.p.a.
1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in
concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi
interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel
rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 31 ottobre
1998, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti
contratti di servizio entrano in vigore il 1° giugno 1999.
3. I1 Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti
con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe
alle regioni, provvede:
a) entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al 31 maggio 1999 il contratto di
servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della
navigazione;
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che
possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti
regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni, entro il 30 aprile 1998, appositi accordi di
programma, di cui all'articolo 12.
Art. 10. Servizi marittimi e aerei
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in
materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui
agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono
organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai
citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicità ed
efficienza.
3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'articolo 12.
Art. 11. Servizi lacuali e lagunari
1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e
di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia
autonoma di Trento entro il 1_ gennaio 2000, previo il risanamento
tecnico-economico, di cui all'articolo 98 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. I1 Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di
risanamento tecnico- economico. I1 piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le
regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.
3. A1 fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al
traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia,
d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che,
fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti
nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
L'intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui
partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero
dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero
dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi
provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli
altri Ministri interessati.
Art. 12. Attuazione dei conferimenti
1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse
alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 59, previo accordo di
programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione
interessata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59.
2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, può disporre, previa intesa tra
regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti
locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
Art. 13. Poteri sostitutivi
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59, in caso
di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro dei
trasporti e della navigazione fissa alla regione un congruo termine per
provvedere.
2. Qualora l'inerzia degli organi regionali perduri dopo la scadenza del termine
di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei trasporti e della navigazione, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
Capo II ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art. 14. Programmazione dei trasporti locali
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento
della programmazione delle regioni e delle province autonome con la
programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.
2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in
particolare per i piani di bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto
della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino
predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in
connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e
con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni
tra le varie modalità favorendo in particolare modo quelle a minore impatto
sotto il profilo ambientale.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con
riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le
organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori,
approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che
individuano:
menti;
a) la rete e l'organizzazione de1 servizi; b) l'integrazione modale e
tariffaria; c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investi
d) le modalità di determinazione delle tariffe; e) le modalità di attuazione e
revisione dei contratti di servizio pubblico; f) il sistema di monitoraggio dei
servizi; g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento
ambientale.
4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a
domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze
di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali
interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto
di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei
servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese
che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi
di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non
vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad
uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali
per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.
5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del
disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo
18, comma 2, lettera c), possono organizzare la rete dei trasporti di linea
nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di
veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di
soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o
servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non
costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali
fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima
attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre
attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi
pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei
sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
6. Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui
all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, è consentito l'uso
proprio fuori servizio.
7. Nel comma 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: di linea
sono inserite le seguenti: _e non di linea.
8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme
restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare
servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai
comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel
cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa,
disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del
servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun
comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel
caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione,
sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15
gennaio 1992, n. 21.
Art. 15. Programmazione degli investimenti
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con accordi di
programma in materia di investimenti si individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile
ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di
erogazione;
e) il periodo di validità.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e
della navigazione e dalla regione, nonché dai presidenti delle province, dai
sindaci e dai presidenti delle comunità montane nel caso di esercizio associato
di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della
legge 31 gennaiol994,n. 97,direttamente coinvolti nella realizzazione delle
opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli
accordi di programma è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che
l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi
dell'articolo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I1
Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della legge n. 59, sull'attuazione
degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di
programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui
conferire le proprie risorse.
3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse
finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella qualità
di azionista.
4. Le aree e i beni non più funzionali all'esercizio del trasporto pubblico
possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al regime giuridico di
appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalità relative vengono definite
in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente
della provincia e, ove coinvolte, le società proprietarie.
Art. 16. Servizi minimi
1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a
soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del
bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolassimo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari
servizi amministrativi, socio- sanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono,
d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge
regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard
di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le
esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento
1191 /69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei
seguenti criteri:
a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le
esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle
persone con ridotta capacità motoria;
b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe,
sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la
collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o
integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere
considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza
degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.
3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato
di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini
della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti
dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci
degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio
aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei
bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui
all'articolo 19.
Art. 17. Obblighi di servizio pubblico
1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità
degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE,
modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico,
prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19, le corrispondenti
compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto,
ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle
tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi
complementari alla mobilità.
Art. 18. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con
qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a
norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a
nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza,
da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di
trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei
competenti enti locali.
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di
introdurre regole di concorrenziali nella gestione dei servizi di trasporto
regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali
si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio
o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, sulla base degli
elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla
normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla
costituzione delle società miste;
b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei
servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali,
dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle
predette forme;
c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento
da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o
di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere;
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di
decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal
servizio;
e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione
dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni
strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente
con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148;
f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento
1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale
che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;
g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a
quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il
riassetto organizzativo e attuano la trasformazione delle aziende speciali e dei
consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società per azioni, obero in
cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario
derivante da esigenze funzionali o di gestione. Per le società derivanti dalla
trasformazione le regioni possono prevedere un regime transitorio, non superiore
a cinque anni, nel quale è consentito l'affidamento diretto dei servizi.
Trascorso il periodo transitorio, i servizi relativi vengono affidati tramite
procedure concorsuali.
Art. 19. Contratti di servizio
1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per
servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati
prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i
contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro
periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari
nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della loro
stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e
le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo
14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'articolo
I del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione
dei servizi pubblici così come fissati dalla carta dei servizi del settore
trasporti, definiscono:
a) il periodo di validità;
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età,
manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle
corse;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto
per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché
eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;
f) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;
g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al
capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in
caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di
validità del contratto di servizio;
1) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei
trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a
revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di
incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere
incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo
l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso
effettivo di inflazione, a parità di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del
regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un
progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi,
rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno
allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti
regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente
decreto, in occasione della prima revisione annuale.
Art. 20. Norme finanziarie
1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo
16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione,
costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle
risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.
2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle
funzioni ad esse delegate, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi,
fatte salve quelle relative all'espletamento delle competenze di cui
all'articolo 21, commi 1 e 2. I1 trasferimento di risorse dovrà, in
particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il
tasso di inflazione del settore.
3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al
presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a
partire dal 1° gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestione commissariale
governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, lettera a).
4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia
di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite
alle regioni a decorrere dal 1° giugno 1999.
5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono
rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59.
Art. 21. Disposizioni finali e transitorie
1. La conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato impegni
di spesa anteriormente alla data di conferimento delle funzioni amministrative
alle regioni ed agli enti locali rimane di competenza dello Stato.
2. Restano ferme le competenze tecnico-amministrative dello Stato relative ai
finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all'atto dell'entrata
in vigore del presente decreto sono stati già perfezionati i relativi
contratti.
3. È fatto salvo quanto disposto dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19
maggio 1975, n. 169, 5 dicembre 1986, n. 856, 5 maggio 1989, n. 160, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501, e dalle
conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle stesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione
CIAMPI, Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
VISCO, Ministro delle finanze
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
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