Legge Regionale 20 Ottobre 1997, n. 32
(Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 30 del 30 Ottobre 1997)
INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DA PIAZZA-TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione per favorire gli autoservizi pubblici non di linea di taxi con autovettura e di noleggio con conducente di autovettura concede contributi in conto capitale ai titolari delle relative licenze, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 della stessa legge.
Art. 2
(Contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi:
a) per l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo destinato al servizio, anche
predisposto per trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare
entita';
b) per l'installazione sul veicolo di uno o piu' dispositivi quali radio di
servizio, apparecchiature ad essa collegate, allestimenti speciali, compresi
divisori atti a garantire la sicurezza del conducente.
Art. 3
(Misura dei contributi)
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' corrisposto
in conto capitale nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al
netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di lire tre milioni,
elevabili a cinque nel caso di vettura idonea al trasporto di portatori di
handicap.
2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' determinato
nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 2 sono cumulabili entro
il limite complessivo di nove milioni di lire per ciascuna autovettura.
4. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere
richiesti da chi ne abbia gia' goduto se non decorsi cinque anni dalla
precedente concessione; i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
non possono essere richiesti da chi ne abbia gia' goduto se non decorsi tre anni
dalla precedente concessione.
5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con alcun tipo di
contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie.
Art. 4
(Modalita' per l'accesso ai contributi)
1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate, a
mezzo di lettera raccomandata o direttamente, alla struttura regionale
competente in materia di artigianato e attivita' produttive entro novanta giorni
dalla data della fattura relativa, rispettivamente, all'acquisto
dell'autoveicolo ed all'installazione delle apparecchiature per cui si richiede
il contributo.
2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti devono corredare la
domanda della seguente documentazione:
a) copia autentica della fattura relativa all'acquisto
Art. 5
(Domande ammesse a contributo)
1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti previsti dal relativo
stanziamento sono ammesse a contributo le domande inoltrate alla Regione dall'1
giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno cui l'esercizio si riferisce.
A tal fine fa fede il timbro postale di partenza o quello di ricezione apposto
dagli uffici regionali.
2. La concessione dei contributi e' subordinata alla predeterminazione, con
delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare
permanente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e
delle modalita' cui l'Amministrazione deve attenersi.
Art. 6
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione sono ammesse a contributo le domande
reiterate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dai soggetti di cui all'articolo 1 relative ad investimenti effettuati a
decorrere dal mese di giugno 1993 e gia' favorevolmente istruite ai sensi della
legge regionale 26 agosto 1988, n. 49 e successive modifiche.
2. Le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo nei limiti e con le
modalita' fissati dalla l.r. 49/1988, a condizione che le autovetture siano
ancora nella disponibilita' del richiedente.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura finanziaria delle spese derivanti dalla presente legge si
fa fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio regionale 1997 al capitolo
n. 22226 "Interventi a favore delle attivita' di autoveicoli in servizio da
piazza - taxi e da noleggio con conducente" di lire 1.600.000.000.
2. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati con le relative
leggi di bilancio.
Art. 8
(Norma abrogativa)
1. Sono abrogate la l.r. 49/1988 concernente: "Interventi a favore delle attivita' di autoveicoli in servizio da piazza - taxi" e la legge regionale 17 luglio 1989, n. 45, contenente modifiche ed integrazioni alla l.r. 49/1988.
Art. 9
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì, 20 ottobre 1997
BADALONI
Modifica della legge Regionale del 10 maggio 2001 n. 10 che porta il limite minimo a tre anni per usufruire del contributo