Legge Regionale 20 Ottobre 1997, n. 32

(Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 30 del 30 Ottobre 1997)

INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DA PIAZZA-TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione per favorire gli autoservizi pubblici non di linea di taxi con autovettura e di noleggio con conducente di autovettura concede contributi in conto capitale ai titolari delle relative licenze, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 della stessa legge.


Art. 2
(Contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi:
a) per l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo destinato al servizio, anche predisposto per trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare entita';
b) per l'installazione sul veicolo di uno o piu' dispositivi quali radio di servizio, apparecchiature ad essa collegate, allestimenti speciali, compresi divisori atti a garantire la sicurezza del conducente.


Art. 3
(Misura dei contributi)

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' corrisposto in conto capitale nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di lire tre milioni, elevabili a cinque nel caso di vettura idonea al trasporto di portatori di handicap.
2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' determinato nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di nove milioni di lire per ciascuna autovettura.
4. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere richiesti da chi ne abbia gia' goduto se non decorsi cinque anni dalla precedente concessione; i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non possono essere richiesti da chi ne abbia gia' goduto se non decorsi tre anni dalla precedente concessione.
5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie.


Art. 4
(Modalita' per l'accesso ai contributi)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate, a mezzo di lettera raccomandata o direttamente, alla struttura regionale competente in materia di artigianato e attivita' produttive entro novanta giorni dalla data della fattura relativa, rispettivamente, all'acquisto dell'autoveicolo ed all'installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo.
2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti devono corredare la domanda della seguente documentazione:
a) copia autentica della fattura relativa all'acquisto
dell'autoveicolo ed all'installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo;
b) copia autentica del libretto di circolazione o documento equipollente;c) copia autentica della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio;
d) copia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane per il settore taxi.


Art. 5
(Domande ammesse a contributo)

1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti previsti dal relativo stanziamento sono ammesse a contributo le domande inoltrate alla Regione dall'1 giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno cui l'esercizio si riferisce. A tal fine fa fede il timbro postale di partenza o quello di ricezione apposto dagli uffici regionali.
2. La concessione dei contributi e' subordinata alla predeterminazione, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalita' cui l'Amministrazione deve attenersi.


Art. 6
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione sono ammesse a contributo le domande reiterate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti di cui all'articolo 1 relative ad investimenti effettuati a decorrere dal mese di giugno 1993 e gia' favorevolmente istruite ai sensi della legge regionale 26 agosto 1988, n. 49 e successive modifiche.
2. Le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalita' fissati dalla l.r. 49/1988, a condizione che le autovetture siano ancora nella disponibilita' del richiedente.


Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio regionale 1997 al capitolo n. 22226 "Interventi a favore delle attivita' di autoveicoli in servizio da piazza - taxi e da noleggio con conducente" di lire 1.600.000.000.
2. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati con le relative leggi di bilancio.


Art. 8
(Norma abrogativa)

1. Sono abrogate la l.r. 49/1988 concernente: "Interventi a favore delle attivita' di autoveicoli in servizio da piazza - taxi" e la legge regionale 17 luglio 1989, n. 45, contenente modifiche ed integrazioni alla l.r. 49/1988.


Art. 9

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

    Data a Roma, addì, 20 ottobre 1997

   BADALONI

Modifica della legge Regionale del 10 maggio 2001 n. 10 che porta il limite minimo a tre anni per usufruire del contributo