Legge Regionale 22 Maggio 1995, n. 32

(Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 15 del 07 Giugno 1995)

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.

 

Art. 1.
Termine per la presentazione della domanda di iscrizione nel ruolo provinciale.

1. La domanda di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1993, n, 58, deve essere prodotta nel termine indicato nel decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale stabilisce il calendario delle prove di esame.


Art. 2.
Iscrizione di diritto al ruolo.

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 58 dei 1993, e' sostituito dal seguente:

"Art. 23. Iscrizione di diritto al ruolo
1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 i soggetti che alla data di entrata m vigore della presente legge:
  
a) risultino essere gia' titolari di licenza per l'esercizio dei servizio taxi;
  
b) risultino essere gia' titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
  
c) risultino essere gia' titolari di patente comunale per la conduzione di autovettura, motocarrozzetta, veicoli. a trazione ippica adibiti a servizio taxi;
    d) abbiano negli ultimi cinque anni prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a due anni, ovvero a due stagioni per i servizi a carattere stagionale, in qualita' di:
  
     1) collaboratore familiare, documentata dalla camera di commercio;
  
     2) sostituto del titolare della licenza in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorita' comunale.
  
     3) sostituto del dipendente in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorita' comunale;
         4) sostituto del titolare dell'autorizzazione, dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o sostituto del dipendente medesimo che producano la documentazione probatoria di cui all'allegato A;
  
e) abbiano sostenuto con esito favorevole, presso l'autorita' comunale, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio taxi.
2. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo provinciale i soggetti interessati devono produrre, entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza apposita domanda su carta legale, formulata sulla base dello schema predisposto dalla Regione, alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio e' posto il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, allegando copia autentica della stessa licenza o autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria richiamati all'articolo 18, comma 4.
3. Per i casi indicati ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni".