Acquisti intracomunitari di beni strumentali

Trattamento fiscale ai fini IVA, sull’acquisto di apparati radio direttamente da una ditta europea, effettuato da un soggetto   esercente l’attività di trasporto a mezzo Taxi.

(di Raffaele Scapicchio)

L’acquirente, cooperativa o ditta artigiana che sia, una volta ricevuta la fattura dall’impresa, ad esempio, Spagnola , che evidenzierà il solo importo del corrispettivo, senza l’applicazione di alcuna imposta sul valore aggiunto, né spagnola né italiana, dovrà ai sensi dell’art. 46 del D.L. 331/1993, perfezionare tale documento, annotandovi in calce oltre l’imponibile, l’IVA con l’aliquota corrispondente ai beni acquistati ed esporre il totale. Così integrata, la fattura dovrà, essere registrata nei termini e con le modalità previste dall’art. 47 del D.L. 331/1993, sia nel registro degli acquisti, sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi.

Quando l’acquirente svolge una attività imponibile IVA, le modalità di registrazione sin qui descritte portano ad una “neutralizzazione” dell’IVA, in quanto esposta sia a debito, che a credito.

Nello specifico l’attività di trasporto a mezzo Taxi, è esente ai sensi dell’art. 10 punto 14 del D.P.R. 633/1972, e quindi soggetta ai sensi dell’art. 19 bis del medesimo decreto, alla rettifica della detrazione, avendo un coefficiente di detraibilità dello zero per cento; quindi il valore dell’IVA a credito sarà, data l’indetraibilità, pari a zero, mentre la registrazione sul libro delle fatture o corrispettivi riporterà l’intera IVA a debito, che comporterà il versamento della stessa in sede di liquidazione periodica o annuale.

Questo trattamento fiscale non differisce sostanzialmente dalle normali operazioni “nazionali”, in cui, tutta l’IVA registrata a debito (sponsorizzazioni, pubblicità, corse extraurbane) sul registro delle vendite va versata periodicamente, in quanto l’IVA sugli acquisti (carburanti, manutenzione, ecc) è indetraibile.

In sostanza, per gli acquisti intracomunitari, solo se la ditta acquirente fa operazioni attive soggette ad IVA, l’imposta registrata a credito e a debito si annulla, di contro tutti quei soggetti che operano in esenzione di imposta non possono detrarre l’IVA, quindi rimane solo l’imposta a debito, a cui non si può contrapporre quella a credito.

 

La presente delucidazione è stata rilasciata dallo studio di consulenza fiscale di Raffaele Scapicchio sito in Roma in via Emilio Faà di Bruno, 52 tel. 06.39730615 (3 linee)