Acquisti intracomunitari di beni strumentali
Trattamento fiscale ai fini IVA, sull’acquisto di apparati radio
direttamente da una ditta europea, effettuato da un soggetto esercente l’attività di trasporto a mezzo
Taxi.
(di Raffaele Scapicchio)
L’acquirente, cooperativa o ditta
artigiana che sia, una volta ricevuta la fattura dall’impresa, ad
esempio, Spagnola ,
che evidenzierà il solo importo del corrispettivo, senza l’applicazione
di alcuna imposta sul valore aggiunto, né spagnola né italiana, dovrà
ai sensi dell’art. 46 del D.L. 331/1993, perfezionare tale documento,
annotandovi in calce oltre l’imponibile, l’IVA con l’aliquota
corrispondente ai beni acquistati ed esporre il totale. Così integrata,
la fattura dovrà, essere registrata nei termini e con le modalità
previste dall’art. 47 del D.L. 331/1993, sia nel registro degli
acquisti, sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi.
Quando l’acquirente svolge una
attività imponibile IVA, le modalità di registrazione sin qui descritte
portano ad una “neutralizzazione” dell’IVA, in quanto esposta sia a
debito, che a credito.
Nello specifico l’attività di
trasporto a mezzo Taxi, è esente ai sensi dell’art. 10 punto 14 del
D.P.R. 633/1972, e quindi soggetta ai sensi dell’art. 19 bis del
medesimo decreto, alla rettifica della detrazione, avendo un coefficiente
di detraibilità dello zero per cento; quindi il valore dell’IVA a
credito sarà, data l’indetraibilità, pari a zero, mentre la
registrazione sul libro delle fatture o corrispettivi riporterà
l’intera IVA a debito, che comporterà il versamento della stessa in
sede di liquidazione periodica o annuale.
Questo trattamento fiscale non
differisce sostanzialmente dalle normali operazioni “nazionali”, in
cui, tutta l’IVA registrata a debito (sponsorizzazioni, pubblicità, corse
extraurbane) sul registro delle vendite va versata periodicamente, in
quanto l’IVA sugli acquisti (carburanti, manutenzione, ecc) è
indetraibile.
In sostanza, per gli acquisti
intracomunitari, solo se la ditta acquirente fa operazioni attive soggette
ad IVA, l’imposta registrata a credito e a debito si annulla, di contro
tutti quei soggetti che operano in esenzione di imposta non possono
detrarre l’IVA, quindi rimane solo l’imposta a debito, a cui non si può
contrapporre quella a credito.
La
presente delucidazione è stata rilasciata dallo studio di consulenza
fiscale di Raffaele Scapicchio sito in Roma in via Emilio Faà di Bruno,
52 tel. 06.39730615 (3 linee)