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Società di fatto vicine al bivio per l'accesso al Registro imprese

( articolo tratto dal "Sole 24 ore" del 14 agosto 1996)

Le società "irregolari" non possono essere iscritte nel Registro delle imprese. A questo proposito l'articolo 29 del Dpr 581/95 dispone che le società che non furono iscritte nel Registro società dei tribunali ma che furono iscritte o annotate nel Registro ditte delle Camere di commercio restano iscritte a quest'ultimo registro fino al 26 gennaio 1997. A questa data dunque, o si farà luogo alla "regolarizzazione" di queste società oppure si procederà alla loro cancellazione. Per società "irregolare" si intende quella per la quale, pur se validamente conseguita, non siano stati effettuati i prescritti adempimenti pubblicitari, prima presso il Registro società e ora presso il Registro delle imprese. Peraltro, esiste una pluralità di casi nei quali, in passato, pur in assenza di effettuazione degli adempimenti pubblicitari presso il tribunale, le società una volta registrato l'atto costitutivo (per effetto dell'articolo 3 legge 947/82), si iscrivevano comunque al Registro ditte. Per questi ultimi casi dunque, basterà l'atto di "regolarizzazione" (per lo più in società in nome collettivo o in accomandita semplice; più raramente, se le dimensioni dell'impresa lo rendono opportuno, in società a responsabilità limitata o per azioni); un atto fiscalmente "neutro", che deve scontare unicamente l'imposta fissa di registro (attualmente £. 250.000). Infatti, dal punto di vista della imposizione proporzionale di registro, la relativa tassazione fu effettuata al momento dell'atto costitutivo (ciò che, come detto, costitutiva condizione indispensabile per poter accedere al Registro ditte); dal punto di vista poi delle imposte dirette, l'articolo 122 del Dpr 917/86 dispone che la trasformazione delle società non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze. Più problematica, invece, è la regolarizzazione in quei casi nei quali la società non sia stata registrata : in questa ipotesi si possono trovare sia società iscritte al Registro ditte (l'iscrizione senza registrazione è stata possibile fino al 14 gennaio 1983, data dopo la quale, per effetto dell'articolo 3 Legge 23 dicembre 1982 n. 947, appunto non si è più potuto iscrivere al Registro ditte un atto non registrato) sia società mai iscritte nel Registro stesso. Appare quindi opportuno, che così come venne fatto nel 1982 con la Legge n. 947, per favorire la "regolarizzazione" delle società di fatto, anche ora, per massimizzare il novero dei soggetti censiti nel Registro imprese, si pensi ad un analogo provvedimento di facilitazione fiscale per la stipula di questi atti di regolarizzazione. Il fenomeno della "regolarizzazione", tra l'altro, riguarda non solo le società "irregolari", ma anche le società "di fatto"; tra questi due tipi societari spesso si fa confusione, ma è opportuno tenerli attentamente distinti. Per società "irregolare" si intende, come detto, quella per la quale una volta stipulato (verbalmente o per iscritto) l'atto costitutivo, non siano stati effettuati gli adempimenti pubblicitari (prima il Registro società ora il Registro imprese); per società "di fatto" si intende invece quella la cui esistenza emerga dal comportamento concreto dei suoi partecipi che si atteggino come se avessero stipulato un contratto di società senza in effetti averlo mai stipulato (è, evidentemente, questa una figura che per lo più emerge in sede fallimentare, in quanto l'individuazione di una società "di fatto" consente di coinvolgere sia il patrimonio "sociale" sia quello dei singoli soci). Ebbene, anche se nella realtà pratica si finisce per definire "di fatto" (e di abbreviare "s.d.f.") quelle società che"di fatto" non sono ma che sono semplicemente "irregolari" (perchè validamente costituite ma non pubblicizzate), la vera e propria società "di fatto" è una società "irregolare" per definizione in quanto, mancandone l'atto costitutivo, ne manca evidentemente il presupposto per l'adempimento degli oneri pubblicitari; pertanto, la data del 26 gennaio 1997 sarà una scadenza capitale anche per chi voglia passare da una vera e propria società "di fatto" ad una società "regolare", eseguendone quindi l'iscrizione presso il Registro imprese. Commento L'articolo del "SOLE 24 ORE" mette in evidenza che, entro il 26 gennaio 1997, le cosiddette società irregolari e, di conseguenza, le società di fatto (nel nostro settore "carovane"), debbono, pena cancellazione, stipulare regolare atto costitutivo, effettuare i previsti atti pubblicitari presso il registro delle società ed iscriversi nel registro delle imprese. La regolarizzazione viene, dunque, ad implicare per le società "di fatto" l'onere, ogni qualvolta si verifica l'entrata di un nuovo socio, di presentare ad un notaio l'indispensabile modifica dei patti sociali, con un notevole aumento delle spese di accesso alla società. In definitiva, ogni atto compiuto dalle società "irregolari", presso la pubblica amministrazione, deve essere corredato dalle iscrizioni di legge. Ad esempio, la società di fatto che, "regolarizzata" entro il 26 gennaio 1997, intenda ottenere il credito d'imposta, deve presentare, non solo la relativa domanda di richiesta, ma anche i documenti attestanti la sua avvenuta regolarizzazione. Ogni atto diretto o indiretto della società "di fatto" deve, dunque, prevedere la certificazione che la inserisce nelle regolarizzate. In ogni modo, condizione necessaria alla regolarizzazione delle "nostre" società "di fatto" (carovane taxi) è unicamente la loro trasformazione in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, in quanto, nel nostro settore, le altre forme di possibile regolarizzazione, quali la costituzione di società per azioni o di società di capitale, non sono attuabili. La legge quadro 21/92 permette, infatti, la costituzione di società cooperative, intestatarie di licenze taxi e proprietarie dei relativi mezzi, oppure la formazione di imprese artigiane che possono associarsi in consorzi artigiani o in cooperative dalle quali prendono dei servizi. Le chiarificazioni legislative in atto tendono a rendere sempre più difficile l'attuazione di patti societari non propriamente limpidi, anche se l' incertezza nella quale naviga il diritto può aprire le porte ad eventuali "maneggioni" che possono sfruttare i loro soci.