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Assemblea cooperative di Produzione e lavoro di Roma del 16/12/96

 

Nell'assemblea del 16/12/96, tenutasi presso il Pineta Palace e organizzata dal Coordinamento delle cooperative di produzione e lavoro e dall'A.I.T. La Base, si è stabilito che il nuovo Regolamento comunale deve prevedere : la tutela del nostro lavoro, il blocco dell'uscita di nuove licenze, una giusta tariffa fondata sull'analisi dei costi, la possibilità di offrire altri servizi (aria condizionata, telefono, ecc.), l'eliminazione delle medioevali sanzioni pecuniarie irresponsabilmente elargite dal Comune di Roma, l'applicazione delle leggi statali. In particolare, per quanto concerne quest'ultimo punto, il paragrafo Cooperative di tassisti, tratto dal testo di Guido Cotronei Società Cooperative, conferma la legittimità della posizione assunta dalla nostra cooperativa riguardo all'interpretazione della legge 21/92 e, più specificatamente, dell'art. 7. In definitiva, la legge quadro, stabilendo che i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a "proprietà collettiva", ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione, opera una distinzione tra cooperative di lavoro e cooperative di servizio. Nel primo caso, la proprietà dei veicoli adibiti a taxi e la titolarità delle relative licenze appartengono alla cooperativa che, di conseguenza, si pone nei confronti dei propri soci-dipendenti come un vero e proprio datore di lavoro; nel secondo caso, proprietà dei veicoli e titolarità della licenza fanno capo ai singoli soci e lo scopo della cooperativa non può andare oltre la semplice elargizione di servizi comuni a favore dei soci. Il comma 2° dell'art. 7 prevede, inoltre, la facoltà, per il titolare di licenza, di conferire la stessa alla cooperativa (con la possibilità di rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione). Per conferimento non può, dunque, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative attraverso il quale essi, in conformità del combinato disposto dagli artt.2342 e 2254 c.c., mettono a disposizione della società la propria licenza. Tale disponibilità, unitamente alla proprietà dei veicoli adibiti a taxi ("proprietà collettiva"), consente alla cooperativa di qualificarsi come di "produzione e lavoro", in quanto titolare sia dei taxi sia delle licenze e, quindi, qualificare i propri soci tassisti quali lavoratori-soci, con tutto ciò che ne consegue in termini di diritti ed obblighi secondo la normativa vigente. libro di Guido Cotronei "Società Cooperative" conferma la legittimità della posizione assunta dalla nostra cooperativa riguardo all'interpretazione della legge 21/92 ed, in particolare, dell'art.7 (distinzione tra coop. di produz. e lavoro e coop. di servizio).