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Roma il 15/06/2000 

Comune di Roma 

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Consiglio Comunale; PRESO ATTO Che l'Amministrazione Comunale ha avviato una politica di incentivazione del trasporto pubblico invitando la cittadinanza ad abbandonare il più possibile l'utilizzo dei mezzi dl trasporto privato; 
Che nello scorso anno si è giunti ad un accordo con la categoria dei conduttori di taxi per una migliore distribuzione del servizio durante le 24 ore;
Che all'interno del settore dei servizi dì trasporto cittadino ha intenzione di inserirsi una società privata, denominata "MOTOBEEP", la quale utilizzerà la formula del trasporto con moto taxi consentito agli aderenti ad un'associazione privata; 
Che attraverso la semplice sottoscrizione di una tessera annuale sarà possibile divenire socio della MOTOBEEP- Club ed usufruire di servizi erogati dalla EUROBEEP a r. l. ad essa legata da specifici accordi; 
Che tali servizi consistono nel trasporto dietro compenso (tariffa iniziale lire 6.000 per i primi 4 Km. ed lire 1500 per ogni Kilometro successivo) di persone, di cose, e valori; 
Che il servizio fornito dalla società MOTOBEEP viene a configurarsi come attività primaria della società medesima e non come soddisfacimento di necessità connesse ad altra attività principale;

VERIFICATO 

Che il DM. 4 luglio 1994 individua la direttiva ad i criteri per l'immatricolazione In uno proprio dei veicoli, stabilisce al comma I art. 2 (Obblighi dei soggetti) che: "gli enti pubblici, le collettività o le imprese che intendono ottenere la immatricolazione in uso proprio devono rivolgere domanda all'ufficio provinciale M.C.T.C "
Che all'art. 2 comma 2° del Decreto Ministeriale 4 luglio 1994 si stabilisce che: " la domanda oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente deve contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale ";
Che all'art. 4 del D.M. 4 luglio 19994 comma 1, (veicoli da immatricolare ad uso proprio) viene stabilito che : il trasporto potrà essere effettuato con veicoli di proprietà o in usufrutto di soggetti di cui sopra; Che al comma 2 del medesimo art. si specifica che tali veicoli: devono essere guidata da un dipendente dell'impresa o dall'ente Pubblico, ovvero da un dipendente o da un membro della collettività" 
Che all'art. 6 comma 1 del D.M. 4 luglio 1994 (soggetti destinatari del trasporto) stabilisce che: " di tale trasporto potranno beneficiare soltanto le persone o categorie di persone che il soggetto richiedente avrà individuato all'atto dell'istanza per l'immatricolazione";
Che all'art. 8 comma 3, del D.M. 4 luglio 1994 viene specificato che : " sulla carta di circolazione verrà annotata la limitazione del trasporto esclusivo delle categorie come sopra individuate con l'indicazione degli itinerari lungo cui è ammesso il trasporto"; 
Che sulla materia in essere, l'art. 82 del codice della strada stabilisce che i veicoli si caratterizzano in base al trasporto di persone, cose, persone e cose, trasporti specifici etc. e, di uso che può essere proprio e conto terzi; 
Che per quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 82 del codice della strada, l'uso si ha : " quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione"; 
Che l'uso di terzi viene disciplinato dall'art. 82 comma 6 nel modo appresso indicato:

a) locazione senza conducente; 
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto, persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi;

che i servizi su individuati, risultano essere disciplinanti in funzione di quanto stabilito dall'art. 84. 85, 86, 87, 88,89 e 90 del Codice della strada e necessitano di apposita autorizzazione o licenza; 

RILEVATO

Che per quanto sopra esposto il servizio proposto dalla Soc. MOTOBEEP, inserendosi surrettiziamente e al di fuori di ogni regola nelle modalità di trasporto, potrebbe incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 83 comma 4 e 5 del codice della strada;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

Ad impedire l'inizio dell'attività di Moto Taxi proposta dalla Soc. MOTOBEEP, così come avvenuto nelle città di Milano e Napoli.


F.TO L. NIERI - P. SENTINELLI - F. DALIA - M. CALAMANTE -