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Notiziario N.28 - Agosto - Settembre 2004
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 Tassista artigiano
Il singolo soggetto, che una volta acquisita la licenza taxi, sceglie di esercitare in qualità di artigiano, entrerà a pieno titolo in quella che è la legge quadro degli artigiani, la 443 del 1985. Quindi, dovrà oltre che iscriversi all’albo degli artigiani, aprire la propria partita iva, iscriversi all’INAIL. Il pagamento dei contributi previdenziali, avverrà ogni tre mesi. Ogni anno dovrà essere fatta la dichiarazione dei redditi. Il tassista artigiano, ha per la quantificazione del proprio reddito annuale, la cosiddetta minimun tax. Questo meccanismo fiscale, è stato varato dalla Pubblica Amministrazione, per dare attraverso calcoli parametrici, un certo reddito al lavoro del tassista.
I parametri per la determinazione del reddito minimo dichiarabile, sono costituiti sia dalla grandezza della vettura con la quale si esercita, sia dal numero d’abitanti della città dove svolge il servizio e da altri parametri stabiliti dal ministero delle Finanze. In questa situazione, il pagamento delle tasse e dei contributi, che sono collegati in percentuale sul reddito, non sono variabili in base al reale incasso ed aumenti tariffari, ma rimangono fissi, anche se l’incasso complessivo è più basso. In sintesi, l’artigiano tassista, paga tasse e contributi, in una certa misura fissa. Le altre incombenze, come la tenuta dei registri contabili, o la richiesta del credito d’imposta debbono essere svolte dal singolo tassista o da un soggetto terzo che tramite pagamento, provvederà alle incombenze. Lo stessi dicasi, per eventuali richieste di contributi sull’acquisto della vettura, erogati dagli enti comunali e per l’acquisto d’apparati d’esercizio, radio taxi ed altro. Il singolo tassista artigiano, come da legge quadro del settore 21/92, può essere sostituito alla guida del suo taxi, solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
Gli articoli, prevedono anche le modalità contrattuali possibili per la regolarizzazione del rapporto di lavoro che s’istituisce fra il titolare e il sostituto. Molti operatori del settore taxi, ritengono erroneamente, che possono utilizzare, per farsi sostituire, soggetti già in pensione che, secondo una visone errata, possono anche non essere iscritti come dipendenti o come gestori. Non vi è nulla di più sbagliato. Il tassista artigiano, è titolare a tutti gli effetti di un’impresa di trasporto. Ogni persona che lavora sul suo taxi, diviene dipendente diretto e quindi, vanno aperte tutte le posizioni previdenziali e fiscali previste dalla legge, anche per un solo giorno di lavoro. Nel caso che si utilizzi un prestatore d’opera, senza che questi sia in qualche modo assicurato in base alle leggi vigenti, si rischiano una serie di penali abbastanza cospicue, che possono mettere in serio pericolo la stessa sopravvivenza dell’impresa. Riepilogando, il tassista nel farsi supplire, può avviare un contratto di lavoro a tempo determinato, utilizzando un contratto del settore o equipollente, o legarsi contrattualmente con un accordo di gestione, non superiore ai sei mesi, od utilizzare un collaboratore familiare.
Nel caso del dipendente diretto, si dovrà applicare il contratto di lavoro previsto per il noleggio da rimessa, in quanto, non né esiste uno del settore taxi. La busta paga sarà di circa € 1.200,00, si dovranno poi aggiungere eventuali ore straordinarie. Il pagamento contributivo è circa, il 52% della busta paga. Si debbono tener conto anche dei giorni di possibile malattia, di ferie, liquidazione, tredicesima e quattordicesima ed altro, garantite dal contratto. A lume di naso, non si ritiene che il reddito del taxi, permetta questo tipo di rapporto di lavoro.
Abbiamo poi, il contratto di gestione. In sostanza è un contratto d’affitto del taxi. L’atto di gestione, dovrà essere stipulato davanti ad un notaio, che trasferisce, per il periodo stabilito, la licenza del taxi al sostituto.

Successivamente il titolare, momentaneamente impossibilitato alla guida del taxi, sospenderà presso l’artigianato, la sua iscrizione. Il notaio comunicherà alla Camera di Commercio, il momentaneo trasferimento della licenza che permetterà al gestore, di iscriversi alle imprese artigiane. Il gerente (l’autista sostituto), dovrà poi effettuare tutti i pagamenti del caso. Il tassista rimpiazzato, dovrà poi fare il normale mod. 740 per la dichiarazione dei redditi, che conterrà anche l’affitto percepito dalla gestione del taxi. Come si vede, anche in questo caso, la cosa e abbastanza farraginosa e costosa.
Un’altra possibilità offerta all’artigiano, che ha necessità di farsi sostituire, è quella del collaboratore familiare. S’intende come familiare, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il collaboratore, va denunciato alla Camera di Commercio e Artigianato, per l’apertura delle posizioni previdenziali ed altro. Sia il titolare, sia il collaboratore, debbono pagare tutte le incombenze previdenziali e fiscali previste.
Il titolare di licenza taxi, può anche avere la possibilità di un’ulteriore licenza intestata, per avere il cosiddetto, taxi muletto. E’ chiaro che oltre la licenza, dovrà avere anche un’altra autovettura allestita a taxi, pronta per essere utilizzata nel caso, quella “ufficiale”, rimanga in panne. Non ci sembra questa possibilità, in ogni modo fattibile. Non certo sul piano tecnico, ma su quello economico.
Il tassista artigiano, potrà organizzarsi in consorzi, in cooperative per i servizi, od esercitare il proprio lavoro, senza aderire a nessuna organizzazione.

CONSORZI
I consorzi, associano un certo numero di operatori artigiani ai quali forniscono tutta una serie di servizi o di beni che vengono utilizzati nell’ambito della singola impresa tassistica aderente. Ad esempio, il Consorzio, potrà acquistare un certo numero di pneumatici per autovettura, ad un prezzo scontato, da girare poi ai propri associati. Così pure, per quello che riguarda il carburante, ed altri beni utili all’esercizio del taxi. Nel Consorzio, si possono dare anche supporti tecnici, alla tenuta dei registri contabili d’ogni singolo tassista, alla compilazione del mod. 740 e ad altri atti burocratici – fiscali. Il Consorzio, ha come oggetto sociale, il servizio di beni e di supporti tecnici agli aderenti. Il singolo tassista, rimarrà in ogni caso, un’impresa singola e i compiti specifici relativi al suo lavoro, (trasporto persone, incasso, costi, fatturazione, assunzione di un sostituto ed altro), rimangono solo ed esclusivamente, di sua competenza e di sua responsabilità. Il Consorzio, in definitiva, non può entrare, e non entra, nel governo della singola impresa che vi aderisce. In finale, la problematica inerente il lavoro del tassista e la gestione del taxi, rimane di esclusiva competenza del singolo titolare di licenza, mentre il Consorzio, propone solo un supporto di acquisti e di consulenza tecnica.
Il tipo di struttura giuridica del Consorzio e la sua finalità, non permette a quest’ente, di avere in alcun modo delle licenze taxi conferite. Lo stesso taxi muletto (taxi che sostituisce una vettura ferma per motivi tecnici), non può essere intestato al “soggetto Consorzio”, proprio in relazione al fatto che la licenza di taxi muletto, può essere rilasciata solo ai soggetti che hanno i requisiti previsti dalla legge per esercitare il servizio taxi o che hanno nel loro oggetto sociale, nel caso di enti associativi, la finalità del trasporto persone a mezzo taxi e che abbiano comunque, gia “normali” licenze taxi intestate o conferite. La stessa cosa va detta per eventuali sostituti alla guida, che il singolo tassista utilizza. 

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