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Anche questa problematica, è d’esclusiva
pertinenza del titolare di licenza taxi e il Consorzio non può
entrarvi in merito in nessun caso. Questa forma associativa, ha le stesse identiche caratteristiche del Consorzio. Quindi, le stesse cose scritte per quell’associazione d’artigiani, valgono per la cooperativa di servizio. Una nota ulteriore di chiarimento, va fatta. Nel settore taxi, operano in Italia diverse cooperative radiotaxi. Queste centrali, hanno solo il compito di dare il servizio ai propri associati, di “lancio delle corse”, attraverso apparati radio. E’ una semplice organizzazione di ponte radio, fra l’utente del taxi e il tassista stesso. Anche queste cooperative, non possono entrare assolutamente in merito alla gestione dell’impresa dei singoli taxisti aderenti. Per chiarire ulteriormente la cosa, si può prendere ad esempio, il servizio che fornisce un gestore telefonico, sia esso la TIM, o L’Omnitel, o la Telecom. Queste strutture forniscono al cliente uno strumento, il telefono, che può essere utile all’eventuale lavoro svolto dal singolo consumatore. Il ristoratore utilizzerà il telefono, non solo per ordinare prodotti per la cucina, ma anche per ricevere prenotazioni di tavoli dai suoi clienti. Lo stesso per altre attività che vedono nel telefono, un’utile strumento di lavoro. Per paradosso e non tanto, il singolo utilizzatore potrà anche essere azionista di una di questi gestori telefonici, però, nessuno degli operatori, Tim, Omnitel, Telecom e altro, può entrare nel governo dei suoi utilizzatori, ne può rappresentarli in nessun luogo. Nel nostro settore, accade invece, che le centrali radio, vadano a rappresentare i tassisti, come se queste avessero la proprietà dell’intero parco taxi. È un’incongruenza che ci sta mettendo in serie difficoltà. Per il semplice fatto che gl’interessi delle cooperative per i servizi radiotaxi, sono diversi da quelli del settore taxi. Infatti, per esempio, il rilascio di nuove licenze taxi, mentre per il tassista operatore, possono essere una iattura, per la centrale, rappresentano un’ulteriore reperimento di soci-clienti che portano, comunque vada il lavoro del singolo tassista, soldi nelle casse di questa società. Sopra abbiamo visto, come può organizzarsi il “mondo” del tassista artigiano. Abbiamo analizzato, non a caso, quali sono gli strumenti d’organizzazione e le cose che possono fare e non fare. Ora vediamo il tassista che aderisce alle; COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO. La legge 21/92, nel suo articolo 7, permette al tassista di formare “cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva”. Prevede inoltre, che le cooperative debbono essere “operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione”. Quindi le cooperative di produzione e lavoro, debbono avere le licenze e le vetture taxi intestate alla cooperativa (proprietà collettiva) e devono, in ogni sua parte, ed in ogni suo membro, operare con le leggi sulla cooperazione, sia per i doveri, che per i diritti. Il procedimento per il trasferimento del bene è della licenza, si attua per la vettura, attraverso un semplice passaggio di proprietà, per la licenza d’esercizio, con un conferimento autenticato dalla Pubblica Amministrazione. In termine tecnico si chiama “conferimento funzionale”, poiché il trasferimento della licenza è attuato (funzionale), per la gestione complessiva del lavoro del trasporto persone. Durerà solo fino a quando il socio conferente, non decide di recedere dalla cooperativa. |
Il
conferimento funzionale, è un vero è proprio trasferimento della
licenza taxi, dal singolo socio al soggetto giuridico cooperativa.
Questo fatto, mette in atto una serie di possibilità, precluse per il
singolo tassista. |
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